Unione Nazionale Imprese di Animazione Spettacolo e Turismo


Art. 1. - Costituzione

È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata “UNIAST - Unione Nazionale Imprese di Animazione Spettacolo e Turismo”.

L’associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Palermo e può istituire uffici anche in altre località. Il trasferimento di sede non comporta modifica dell’atto costitutivo.

L'associazione può aderire ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale.

La durata dell’Associazione è illimitata.


Art. 2. - Scopi

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

  1. esercitare e promuovere l’attività di animazione ludico sportiva;

  2. promuovere i contatti con Enti Privati e Pubblici, anche territoriali, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Università ed Enti di Ricerca, Associazioni, e qualsiasi altro ente o soggetto che per la sua specifica attività risulti di interesse per l’Associazione;

  3. collaborare con enti ed associazioni pubbliche e private alla risoluzione dei problemi riguardanti lo sviluppo delle attività di animazione e di tutta la normativa afferente al settore Intrattenimento;

  4. compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di carattere tecnico e morale nel campo dell’animazione, dello spettacolo e delle attività ludiche e sportive rivolte a bambini e adulti;

  5. svolgere attività di consulenza tecnica e formazione a favore degli associati;

  6. promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati e tra essi ed altri enti in Italia e all’estero.

  7. l’Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale potràà: incoraggiare l’incontro tra le imprese e i professionisti aderenti alla stessa:

  8. valutare la richiesta del mercato di riferimento (privati, strutture turistiche, circoli ricreativi, circoli sportivi) e sviluppare strategie e iniziative volte al potenziamento dei canali commerciali a condizioni trasparenti e favorevoli per gli associati;

  9. individuare le condizioni tecniche e morali minime di sviluppo della professione oggetto dell’Associazione, nel rispetto della normativa vigente Italiana;

  10. coordinare le potenzialitàà degli associati attraverso l’interscambio di risorse umane e materiali, favorendo lo sviluppo del settore e la più alta specializzazione delle risorse;

  11. promuovere la formazione e specializzazione del personale da impiegare negli impianti degli associati e dei loro clienti;

  12. organizzare mostre, fieri, convegni, ricerche e indagini di mercato, borse di studio, campagne di informazione e ogni altro evento o attivitàà idonee ad informare e sensibilizzare correttamente la Pubblica Amministrazione, operatori del settore e pubblica opinione in genere, al fine di facilitare il raggiungimento dello scopo dell’Associazione;

  13. promuovere e favorire il dialogo tra i professionisti dell’Associazione e la pubblica amministrazione per lo sviluppo di normative che si confacciano maggiormente alle esigenze di settore, con particolare riferimento alla tutale dei lavoratori e dei datori di lavoro;

  14. promuovere e partecipare a progetti di ricerca, innovazione tecnologica, realizzazione di standard qualitativi, creazioni di marchi di qualitàà, da sola o in partenariato con altri enti, associazioni, imprese, ed ogni altra attivitàà idonea a favorire l’evoluzione del settore;

  15. promuovere il riconoscimento dell’Animazione come servizio e dell’Animatore come professionista;

  16. promuovere presso le autoritàà competenti, azioni e proposte finalizzate a incentivare la legalità e il rispetto delle norme di riferimento;

  17. rappresentare gli associati nella stipula di accordi nazionali di settore;

  18. svolgere in genere tutte le attivitàà che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone;

  19. partecipare a gruppi di lavoro e/o di studio istituiti presso Enti pubblici e privati, Amministrazioni e Ministeri;


L’Associazione potràà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, purchéé sempre nell’ambito degli scopi mutualistici.

In particolare, l’Associazione potràà assumere interessenze e partecipazioni in enti, associazioni, societàà, costituite o costituende, aventi scopi analoghi o affini, in Italia oppure all’estero, contrarre finanziamenti e mutui ipotecari e prestare fideiussioni e garanzie di qualsiasi genere, anche a favore di terzi, nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 385/1993. Sono espressamente escluse le attivitàà di cui alla Legge 1/91 e le altre attivitàà vietate o riservate dalla legislazione vigente.


Art. 3. Associati.


Possono far parte dell’associazione:

a) I liberi professionisti, le ditte individuali e le societàà costituite nella veste giuridica di societàà di capitali e/o di persone che operino in uno o più dei seguenti settori:


  1. Animazione turistica (ad esempio: circoli estivi, villaggi turistici, hotel, resort, navi da crociera o qualsiasi altro luogo in cui sia offerto intrattenimento ludico, musicale e sportivo agli ospiti, tour operator);

  2. Animazione per feste private e piccoli eventi (ad esempio: locali per feste di compleanno, ludoteche, baby parking, agenzie di animazione e spettacolo);

  3. Animazione sportiva (ad esempio: asd, ssd, circoli sportivi, stabilimenti balneari)

  4. Animazione teatrale (ad esempio: associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di danza, saltimbanco, artisti, comici, musicisti)

  5. persone fisiche che condividono gli scopi dell’associazione;

  6. Liberi professionisti del mondo dell’intrattenimento (conduttori, showman e presenter);

  7. Agenzia di Hostess, Steward, Modelli/e o altre figure professionali nell’ambito degli eventi.


Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del consiglio assunta all'unanimità dei componenti.


Possono inoltre far parte dell'associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari.



Art. 4. - Adesione


Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio.

Gli associati sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal consiglio direttivo e approvate dall’assemblea generale.


I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

All’atto di adesione, ogni associato accetta integralmente il presente statuto che ha letto e ricevuto in copia, il Codice Etico dell’Associazione, i regolamenti interni adottati dal consiglio.


Art. 5. - I soci

I soci sono fondatori, ordinari e onorari.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione dell’Associazione.

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci onorari sono nominati dall’Assemblea generale tra coloro che si sono distinti per meriti, impegno profuso e risultati conseguiti a vantaggio dell’associazione e delle sue finalità.


Art. 6. - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

  1. il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;

  1. l'esclusione deliberata dal consiglio a carico degli associati che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto, del codice etico dell’Associazione o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.


Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 Settembre dell’anno precedente. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.


Art. 8. - Attività dei soci e riservatezza

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attivitàà che verranno richieste agli associati al fine di perseguire fini morali ed istituzionali, dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubblico soltanto previo assenso degli interessati.


Art. 9. - Gli organi

Gli organi dell'associazione sono:

  1. l'Assemblea Generale;

  2. Il Presidente dell’associazione ;

  3. Il Vicepresidente;

  4. Il Consiglio direttivo ;

  5. il Segretario generale;

  6. il Tesoriere;

  7. Il Collegio dei Revisori dei conti ove nominato dall’assemblea

  8. Il Collegio dei Probiviri ove nominato dall’assemblea ;


Art. 10. - Elezioni

Per l'elezione del presidente dell'associazione la nomina dei membri del consiglio, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono per alzata di mano. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche sono nulle.


Art. 11. - Assemblea generale

L'Assemblea è composta dai Soci aventi diritto ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice presidente o dal membro più anziano di carica del consiglio. Le societàà associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza legale della societàà. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato.

Ogni delegato può rappresentare non più di due soci non essendo ammesse più di due deleghe.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati.


Si precisa che per la nomina di cui all'articolo 10 saràà necessaria la presenza della metàà più uno dei soci fondatori.


Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, saràà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metàà dei soci ordinari. Deve, in ogni caso, essere presente la maggioranza dei soci fondatori.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione e in particolare:


  1. fissare le direttive per l'attivitàà dell'associazione;

  1. eleggere il presidente dell'associazione;

  2. nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 12. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra gli amministratori e/o i direttori e/o delegati degli associati;

  3. nominare il collegio dei revisori dei conti;

  4. nominare il collegio dei probiviri;

  5. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;

  6. stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dalle associate;

  7. approvare il bilancio preventivo nonchéé quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;

  8. approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio. Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.


Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni (ridotti a cinque in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso un giorno dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da pubblicarsi all’interno dei canali istituzionali dell’associazione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci.


Le deliberazioni adottate dall’Assemblea devono essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario Generale e da questi sottoscritte insieme al Presidente.


Art. 12. - Il consiglio direttivo

Il consiglio è formato da un minimo di tre membri a un massimo di sette, incluso il presidente dell’associazione, il vicepresidente, il segretario generale e il tesoriere. Più associate, controllate da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate nel consiglio da più di tre membri. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per tale attività.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei soci del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.


Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

  1. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

  2. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

  3. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;

  4. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

  5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

  6. Pianificare e mettere in atto azioni di promozione e diffusione degli intenti dell’associazione, sia tra le aziende del settore che tra i consumatori.


Relativamente al punto 7, il Consiglio può affidarsi a una società di servizi e/o consulenti esterni all’Associazione, dotata di una struttura e una competenza adeguata allo svolgimento dell’incarico.


Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto (anche attraverso la posta elettronica), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.


L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può delegare in forma scritta a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.


Art. 13. - Il Presidente

Il presidente dell'associazione dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal vicepresidente o dal membro più anziano di carica del consiglio.


Art. 14. - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.


Art. 15. - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente. Sovraintende all’andamento della gestione dell’Associazione e ne cura l’organizzazione.

Adotta gli atti di gestione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Sottoscrive la corrispondenza in relazione alle competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo. Redige il verbale delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell’Associazione. È responsabile dell’archivio dell’Associazione tra cui il registro dei Soci, il registro dei verbali e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il protocollo e la corrispondenza.

Stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone al Consiglio Direttivo l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da altra persona scelta dal Consiglio Direttivo.


Art. 16. - il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente. Il Tesoriere ha il compito di:

  1. gestire i rapporti con l’istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi e i titoli dell’Associazione, ovvero delegare tale compito ad altro soggetto;

  2. verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo, su indirizzo dell’Assemblea, con le disponibilità di cassa dell’Associazione;

  3. coadiuvare il Consiglio Direttivo nella redazione del Bilancio.


Il Tesoriere può affidarsi, nel compiere il suo incarico, a una società di servizi e/o consulenti esterni all’Associazione, dotata di una struttura e una competenza adeguata allo svolgimento dell’incarico. Tale affido dovrà essere discusso e approvato in Consiglio.


Art 17. - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, ove costituito, è composto di tre revisori, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all’operato del Tesoriere.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci i risultati delle verifiche effettuate nel corso d’anno.


Art. 18. - Collegio dei probiviri

L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri non soci. Tutte le eventuali controversie, che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, tra le associate relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.



Art. 19. - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

  • dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'iscrizione,

  • dai contributi annui ordinari,

  • da eventuali contributi straordinari,

  • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere,

  • da sovvenzioni, donazioni volontarie o lasciti di terzi o associati,

  • Da beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo.


Art. 20. - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

  1. il libro dei soci;

  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;

  4. il libro giornale della contabilità sociale;

  5. il libro dell’inventario.


Art. 21. - Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.


Art.22. - Ufficio di segreteria

La Segreteria dell’Associazione è collocata presso la sede legale dell’Associazione.

Sono di competenza della segreteria le seguenti attività:

  • Gestione amministrativa dei membri dell’Associazione;

  • Gestione, organizzazione e coordinamento delle attività interne ed esterne dell’Associazione, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, l’organizzazione logistica delle riunioni ordinarie e straordinarie degli organi dell’Associazione;

  • Comunicazione istituzionale, editoria e propaganda;

  • Gestione e coordinamento delle attività di reperimento dei fondi;

  • Ogni altra attività specificamente richiesta e delegata dagli organi dell’Associazione. Il consiglio direttivo ha facoltà di affidare la gestione della Segreteria dell’Associazione a una società di servizi e/o consulenti esterni all’Associazione, dotata di una struttura e una competenza adeguata allo svolgimento dell’incarico.


Art. 23. - Obbligazioni sociali

Per le obbligazioni assunte in nome dell’Associazione da persone che, a norma del presente statuto ne hanno la rappresentanza, i terzi possono fare valere i propri diritti esclusivamente sul fondo associativo. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.


Art. 24. - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve essere approvato dall'assemblea generale ordinaria. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 25. - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati. Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 26. - Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.